Un 26enne schiva la condanna per un cavillo dell'art. 186 del codice della strada
POSITIVO ALL'ALCOLTEST, ASSOLTO: NON ERA ASSISTITO DA UN LEGALE
L'accertamento è irripetibile e prevede la presenza di un avvocato
VITTORIO VENETO – (gp) Beccato ubriaco al volante con un tasso alcolico quattro volte sopra il limite di legge, è stato assolto con formula piena perchè il fatto non sussiste. Il motivo è semplice: prima di sottoporre un automobilista all'alcoltest, le forze dell'ordine che stanno per effettuare l'accertamento sono tenute, in base a quanto previsto dall'articolo 186 del codice della strada che punisce la guida in stato d'ebbrezza, ad avvertire la persona fermata per il controllo che può avvalersi della presenza dell'avvocato di fiducia o di un legale d'ufficio se il primo non fosse rapidamente reperibile. Cosa che, nel caso specifico, non è stata fatta. Per cui il giudice, accogliendo l'eccezione sollevata dall'avvocato Cristiana Pollesel, ha deciso di assolvere l'imputato revocando non solo il decreto penale di condanna da 23.500 euro, ma anche la sospensione della patente di guida per due anni. I fatti contestati risalivano all'alba del 1 novembre 2011. Un 26enne residente a Vittorio Veneto, dopo aver festeggiato la notte di Halloween con gli amici, era stato fermato dai carabinieri a San Fior. Impietoso l'esito dell'alcoltest: 1,97 g/l alla prima prova, 1,90 g/l alla seconda. Immediato scattò il ritiro della patente e la denuncia penale. Fortuna volle che l'Audi A3 fosse intestata alla madre del malcapitato altrimenti, se fosse stata di sua proprietà, sarebbe stata disposta anche la confisca. I militari, nel verbale di elezione di domicilio, non avevano specificato l'avvertimento di assistenza legale all'automobilista per cui, in aula, è stato stabilito che l'atto redatto dai carabinieri risulta nullo ed è quindi venuta a mancare la prova della colpevolezza del 26enne.